Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26776/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di confisca per equivalente disposta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la determinazione dell'ammontare del profitto del reato tributario, coincidente con l'imposta evasa, spetta al giudice penale, il quale può fondarsi sugli accertamenti della Guardia di Finanza o dell'amministrazione finanziaria, ma con cognizione piena, autonoma e nel contraddittorio delle parti, senza alcun vincolo derivante dall'accertamento tributario, e tale determinazione può essere compiuta anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., avendo quest'ultimo il potere, a fortiori rispetto a quello di disporre la confisca non adottata dal giudice della cognizione, di procedere anche alla individuazione del relativo quantum. Il principio di proporzionalità, già affermato in materia di sequestro preventivo e di misure cautelari reali, opera anche nell'esecuzione della confisca per equivalente su beni immobili: qualora il bene immobile non indiviso oggetto di ablazione abbia valore nettamente superiore all'ammontare della confisca, il condannato è onerato di allegare la disponibilità di altri beni di valore inferiore ma capiente, in sostituzione di quello individuato in sede esecutiva, potendo altresì chiedere la conversione della confisca in una somma di denaro in applicazione analogica dei principi civilistici in tema di conversione del pignoramento immobiliare (art. 495 cod. proc. civ.); qualora invece il bene confiscato sia l'unico immobile del debitore, il principio di proporzionalità è soddisfatto mediante la restituzione della quota del ricavato della vendita eccedente l'ammontare della confisca, salva la preliminare verifica, ad opera del giudice dell'esecuzione, che il bene non sia già stato destinato dall'Amministrazione a finalità pubbliche.