TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26775/2026

deposito 13/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26775CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione delle imposte, dal combinato disposto degli artt. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973 (come novellato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999), 95, comma 3, l. fall., e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, si desume che il ruolo costituisce titolo idoneo per l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare e che, ove la pretesa tributaria sia ancora sub iudice per effetto della cassazione con rinvio della sentenza posta a suo fondamento, il credito contestato deve essere ammesso con riserva, sicché il giudice tributario non può annullare la cartella di pagamento per il solo fatto della cassazione della sentenza d'appello presupposta, dovendo invece valutare gli effetti della pendenza del giudizio tributario e della sopravvenuta dichiarazione di fallimento sul mantenimento del ruolo quale titolo per l'insinuazione con riserva.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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