TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26774/2026

deposito 13/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26774CIV

Contenzioso e processo tributarioDogane e accise

Principio di diritto

In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il coobbligato solidale d'imposta che, soccombente in un autonomo giudizio di impugnazione dell'atto impositivo definito con sentenza passata in giudicato, non abbia proposto ricorso per cassazione avverso la decisione a lui sfavorevole, non può invocare, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., il giudicato favorevole formatosi nel diverso giudizio promosso dall'altro coobbligato, atteso che tale estensione è preclusa dalla sussistenza di un giudicato diretto di segno contrario già formatosi nei suoi confronti; ne consegue che la domanda di ottemperanza volta ad ottenere l'estensione degli effetti favorevoli di una sentenza resa su ricorso altrui è inammissibile, non potendo il giudice dell'ottemperanza attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti nella decisione da eseguire. Nel processo tributario, la responsabilità solidale tra più obbligati, anche se fondata su una ricostruzione unitaria della fattispecie impositiva, non determina di per sé una situazione di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale ricorre soltanto quando l'atto impugnato coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti e il ricorso abbia ad oggetto la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori, restando invece ammissibile l'autonoma impugnazione da parte di ciascun coobbligato, con conseguente assoggettamento di ognuno all'esito definitivo del giudizio da lui promosso.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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