Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26767/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la dazione di denaro a favore dei soci a titolo di restituzione di versamenti operati in conto capitale, o in conto futuro aumento di capitale sociale, integra la fattispecie distrattiva quando manchino elementi idonei ad imprimere al versamento un titolo e causa concreta nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, ovvero in difetto della fissazione di un termine, poiché in tali ipotesi non sorge in capo al socio un credito esigibile nel corso della vita della società; ne consegue che la successiva compensazione, deliberata dall'assemblea, tra il debito da restituzione così insorto e preesistenti debiti del socio verso la società costituisce essa stessa condotta distrattiva, quando il socio beneficiario sia rimasto estraneo all'originario versamento e non vanti, pertanto, alcun credito effettivamente opponibile in compensazione. Ai fini della configurabilità del concorso dell'extraneus in bancarotta fraudolenta per distrazione dell'amministratore, è sufficiente la volontarietà della condotta di apporto a quella dell'intraneus, unitamente alla consapevolezza che essa determini un depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società, che può essere desunta anche dalla natura fittizia o dall'entità dell'operazione incidente negativamente sul patrimonio sociale.