Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26724/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, la procedura di variazione in diminuzione prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 non è applicabile nell'ipotesi in cui il cedente, dopo avere percepito il corrispettivo dell'operazione, non riesca a recuperare dal cessionario la sola imposta successivamente addebitata in rivalsa ex art. 60 del medesimo decreto, poiché la riduzione della base imponibile prevista dalla disciplina unionale è correlata al mancato pagamento del corrispettivo e non al mancato recupero dell'IVA; l'obbligo di pagamento dell'imposta posto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997 a carico del cessionario che abbia rilasciato una dichiarazione d'intento priva dei presupposti non comporta il trasferimento della soggettività passiva dal cedente al cessionario, che resta soggetto passivo IVA; pertanto il cedente, rimasto estraneo alla frode, che abbia versato definitivamente l'imposta accertata - anche mediante adesione alla definizione agevolata ex art. 2 del d.l. n. 119 del 2018, che non incide sull'importo dell'imposta ma solo su sanzioni e accessori - e non sia riuscito a recuperarla dal cessionario nonostante l'esercizio della rivalsa e delle conseguenti azioni giudiziali, ha diritto al rimborso dall'Amministrazione finanziaria, purché sia scongiurato il rischio di perdita di gettito erariale, in applicazione dei principi unionali di neutralità dell'IVA e di effettività della tutela, non potendo l'imposta gravare definitivamente sull'operatore economico che agisce quale "collettore d'imposta" per conto dello Stato.