TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26677/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26677PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di reati tributari, la prova della falsità delle fatture e della fittizietà delle operazioni sottostanti può essere fondata su un compendio indiziario grave, preciso e concordante, costituito da elementi quali l'identità grafica delle fatture provenienti da apparenti diversi emittenti, la genericità delle prestazioni descritte, la condizione di evasori totali dei fornitori, l'assenza di personale e costi di produzione coerenti con il fatturato, le anomalie delle movimentazioni bancarie sintomatiche di retrocessione dei pagamenti, senza che sia necessario un accertamento grafologico; a fronte di un siffatto quadro probatorio, grava sull'imputato l'onere di fornire elementi dimostrativi dell'effettività delle prestazioni fatturate. Nel caso in cui il medesimo soggetto abbia operato in relazione alla medesima fattura sia come emittente sia come utilizzatore di un documento relativo ad operazioni inesistenti, risponde di entrambi i reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; tuttavia, l'esclusione del concorso tra tali reati in un caso concreto non impedisce che gli elementi indiziari relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti siano utilizzabili ai fini della prova del reato di utilizzo fraudolento di tali fatture in dichiarazione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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