Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26670/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto non postula l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede la presenza di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti, ovvero in qualunque settore gestionale, aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; tale accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sostenuta da motivazione congrua e logica, e, una volta riconosciuto tale ruolo, l'amministratore di fatto è gravato, ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, assumendo responsabilità penale per i comportamenti a lui addebitabili anche in caso di colpevole inerzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen. Integra inoltre il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione o l'affitto di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, essendo irrilevante che l'amministratore non abbia tratto personale vantaggio dall'operazione, poiché ciò che rileva è la messa in pericolo dell'integrità del patrimonio sociale a garanzia dei creditori, e la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della effettiva destinazione dei beni sociali.