Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26658/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di disciplina emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, l'omesso avviso al difensore del rinvio d'ufficio dell'udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.; qualora il difensore, comparso all'udienza, eccepisca tempestivamente l'irregolarità e richieda un differimento, dichiarando così che la sua presenza è determinata dal solo intento di far rilevare l'omissione, egli ha diritto, ai sensi dell'art. 184, comma 2, cod. proc. pen., a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, sicché è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice, rigettata l'eccezione, conceda un mero termine di un'ora per la predisposizione di nuove richieste istruttorie e proceda comunque all'assunzione della prova testimoniale.