Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26604/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la valutazione della concreta idoneità dell'atto distrattivo a determinare una situazione di pericolo per il patrimonio sociale, e quindi per le ragioni dei creditori, richiede la ricerca di indici di fraudolenza solo quando l'operazione contestata sia astrattamente lecita ed equivoca, mentre tali indici divengono irrilevanti a fronte di una deliberata condotta di sottrazione priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria, sicché né la residua capienza patrimoniale del cedente né l'asserito favorevole contesto economico sono idonei ad escludere l'offensività della cessione di beni aziendali effettuata, senza effettivo versamento del prezzo, in prossimità del fallimento; inoltre, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa al soggetto che ne abbia già fruito in due distinte occasioni, neppure quando, essendone stata disposta la revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio non sia stato effettivamente goduto dal condannato.