Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26489/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, attiene unicamente ai rapporti interni tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, senza incidere sulla validità degli atti impositivi e dei titoli esecutivi; inoltre, l'eccezione di irregolare costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per difetto di procura, se sollevata per la prima volta nelle memorie illustrative in appello, è tardiva e comunque inidonea, ove fondata, a comportare l'automatico accoglimento del ricorso, posto che la conseguente contumacia non implica l'accoglimento della domanda dell'attore, e che la nullità della procura alle liti, non costituendo requisito essenziale dell'atto introduttivo ex artt. 163 e 164 c.p.c., comporta mera nullità convertibile in motivo di impugnazione ex art. 161 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato in assenza di tempestiva impugnazione.