TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26487/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26487CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di processo tributario, è affetta da motivazione apparente, e dunque nulla per violazione del 'minimo costituzionale' ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, la sentenza di appello che si limiti a confermare genericamente la decisione di primo grado senza esaminare partitamente i motivi di gravame e la documentazione probatoria depositata ex novo dalla parte costituitasi solo in secondo grado, in particolare quando il giudice d'appello affermi apoditticamente che la prova documentale relativa alla notifica delle cartelle di pagamento sarebbe già stata 'attentamente vagliata' dal primo giudice, pur risultando dagli atti che tale documentazione era stata prodotta per la prima volta in appello a seguito della contumacia dell'agente della riscossione nel giudizio di primo grado.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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