TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26485/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26485CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di notificazione della cartella di pagamento, la proposizione del ricorso introduttivo avverso l'atto tributario, in quanto dimostrativa del raggiungimento dello scopo della provocatio ad opponendum, è idonea a sanare, ex art. 156 c.p.c., qualunque pretesa invalidità della notificazione. In tema di notificazione dell'atto di appello eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della stessa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, si realizza con il ricevimento della raccomandata informativa o, in caso di mancato ritiro, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione (compiuta giacenza), sicché l'avviso di ricevimento recante la dicitura di mancato ritiro nel termine è idoneo ad attestare la regolarità della notifica. In tema di contraddittorio processuale, l'eccezione di irregolare costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per omessa produzione della procura alle liti, sollevata per la prima volta in memoria illustrativa d'appello e non in primo grado, è tardiva e comunque inammissibile per difetto di interesse, atteso che la mancanza della procura non è causa di inesistenza ma di mera nullità della sentenza, convertibile in motivo di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con conseguente formazione del giudicato in assenza di tempestiva impugnazione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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