Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26480/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di giudizio di cassazione, qualora l'atto comunicato alle parti come «proposta di definizione anticipata» ex art. 380-bis c.p.c. sia privo di qualsiasi motivazione e rechi la sola intestazione, non si perfeziona la fattispecie estintiva connessa alla mancata opposizione; tuttavia, la successiva istanza con cui il ricorrente, dando atto di non aver proposto opposizione, chieda l'estinzione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., integra manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna alle spese di lite, stante il sostanziale riconoscimento di soccombenza; non sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, operante per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta per difetto di interesse.