Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26474/2026
Tributi localiAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la circostanza che la decurtazione del canone demaniale dovuto sia conseguita all'opzione del contribuente per la definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013 (ed analogamente, per identità di ratio, ai sensi dell'art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla legge n. 126 del 2020) non esclude che il versamento dell'importo ridotto abbia funzione solutoria dell'obbligazione concessoria, trattandosi pur sempre di somma corrisposta ed incassata a titolo di canone; ne consegue che la base imponibile dell'imposta regionale deve essere commisurata, in percentuale, al canone demaniale effettivamente versato, nella sua consistenza ridotta per effetto della definizione agevolata, e non a quello astrattamente dovuto, dovendosi altrimenti ritenere compromesso il necessario allineamento tra canone ed imposta.