TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26462/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26462CIV

Dogane e acciseAccertamento

Principio di diritto

In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta; il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi utili a dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa, e solo se prova l'effettivo ammontare delle giocate, delle vincite pagate e dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione sul margine previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metodo forfetario.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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