Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26462/2026
Principio di diritto
In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta; il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi utili a dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa, e solo se prova l'effettivo ammontare delle giocate, delle vincite pagate e dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione sul margine previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metodo forfetario.