Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26440/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ove, nel corso del giudizio, l'Ufficio provveda in autotutela all'annullamento dell'atto impugnato, con sgravio della cartella esattoriale opposta, si determina la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia sia in relazione all'atto impugnato sia al rapporto sottostante, con caducazione delle pronunce eventualmente emesse nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato; in tal caso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, operando tale meccanismo sanzionatorio solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, e non anche in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.