TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26440/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26440CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, ove, nel corso del giudizio, l'Ufficio provveda in autotutela all'annullamento dell'atto impugnato, con sgravio della cartella esattoriale opposta, si determina la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia sia in relazione all'atto impugnato sia al rapporto sottostante, con caducazione delle pronunce eventualmente emesse nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato; in tal caso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, operando tale meccanismo sanzionatorio solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, e non anche in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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