Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26437/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di rapporti tra ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, e ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla domanda di revocazione, non è necessaria la riunione dei due giudizi di legittimità, essendo sufficiente trattarli nella stessa udienza o camera di consiglio, davanti al medesimo Collegio, dando priorità alla decisione sul ricorso proposto ex art. 360 c.p.c.; pertanto, ove il ricorso avente ad oggetto la sentenza di merito venga accolto con cassazione e rinvio, viene meno l'oggetto del giudizio di revocazione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione.