Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26436/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è affetta da motivazione apparente, e dunque nulla per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, la sentenza della commissione tributaria regionale che, nel decidere sulla validità della notifica di un atto interruttivo della prescrizione eseguita in luogo diverso da quello di residenza del destinatario, ritenga infondata la relativa eccezione richiamando un certificato anagrafico attestante una residenza del contribuente diversa sia dal luogo in cui l'atto è stato effettivamente notificato sia da quello indicato nell'intestazione dell'atto stesso, così rendendo incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito e non consentendo alcun controllo sull'esattezza del ragionamento decisorio, senza che sia consentito all'interprete integrare la motivazione con ipotetiche congetture.