Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26428/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022, la comunicazione con cui l'Agente della riscossione rende noto l'ammontare delle somme dovute per l'estinzione agevolata del debito, emessa a seguito dell'istanza di adesione presentata dallo stesso contribuente, ha natura meramente informativa, essendo vincolata nel contenuto dalla fonte normativa primaria e priva di volontà provvedimentale, sicché non costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, alla lett. h), contempla come impugnabile unicamente il diniego o la revoca di agevolazioni ovvero il rigetto della domanda di definizione agevolata; ne consegue che restano assorbite le censure riferite a tale comunicazione, mentre permane l'onere del contribuente, già consapevole della pretesa in virtù della propria istanza di adesione, di impugnare specificamente il provvedimento di diniego della definizione agevolata, quale unico atto dotato di autonoma lesività.