Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26428/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000) si connota per una struttura bifasica, richiedendo che alla falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie segua il corrispondente falso in dichiarazione, mediante indicazione di elementi passivi fittizi o di elementi attivi inferiori all'effettivo, sicché la fattispecie postula un quid pluris, costituito dall'impiego di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria; qualora, invece, il contribuente si limiti a indicare elementi quantitativi falsi unicamente nella dichiarazione, senza previa alterazione della contabilità né ricorso ad artifici ingannatori, la condotta è sussumibile nel meno grave delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000), norma che presenta clausola di sussidiarietà espressa rispetto agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto.