Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26418/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contributo unificato nel processo tributario, in caso di impugnazione cumulativa di più atti impositivi, l'importo dovuto deve essere determinato mediante la sommatoria dei contributi dovuti in relazione a ciascun atto impugnato, sulla base del rispettivo valore, assumendo rilievo il rinvio operato dall'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, quale disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo decreto; tale criterio, non avente portata innovativa, trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 598, lett. a), della l. n. 147/2013, posto che la facoltà del contribuente di impugnare con unico ricorso o con separati ricorsi una pluralità di atti impositivi non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato.