TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26410/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26410CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la notificazione non costituisce requisito di esistenza e perfezionamento dell'atto impositivo, bensì condizione integrativa della sua efficacia, sicché la sua mancanza o invalidità non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto qualora sia accertata la piena conoscenza di esso da parte del contribuente; ne consegue che, individuata dal giudice di merito, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la data in cui il contribuente ha acquisito piena ed effettiva conoscenza dell'atto presupposto (nella specie, atto di affidamento straordinario del ruolo), il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre da tale data, a nulla rilevando la successiva notificazione dell'atto consequenziale (intimazione di pagamento), atteso che le ragioni sottese alle norme generali sul contenzioso amministrativo, che equiparano la notificazione alla piena conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, valgono anche per il contenzioso tributario, costituendo quest'ultimo un sottosistema del diritto amministrativo in rapporto di species a genus.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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