Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26407/2026
Principio di diritto
In tema di TARSU, qualora oggetto di impugnazione sia un avviso di accertamento, il termine applicabile è quello di decadenza dal potere impositivo, con la conseguenza che, ai fini del relativo rispetto, rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica dell'atto (e, in caso di notifica a mezzo posta, la data di spedizione, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, principio estensibile alla generale materia tributaria), e non quella, eventualmente successiva, di ricezione da parte del contribuente, non trovando applicazione, in tale ipotesi, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione elaborato con riferimento al diverso termine di prescrizione, operante invece ove si impugni un atto di riscossione quale l'ingiunzione di pagamento. In materia di notificazione degli atti tributari, l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di accertamento resta sanata, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c., per raggiungimento dello scopo, quando il contribuente, impugnando l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto, dimostrando così di averne avuto piena conoscenza.