TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26404/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26404PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta semplice documentale, in caso di avvicendamento nella gestione societaria, il nuovo amministratore è gravato da un autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento, da parte del precedente amministratore, dei doveri di tenuta e di custodia delle scritture contabili, di ricostruire la documentazione mancante o inidonea e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false, sicché l'elemento soggettivo del reato può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture; in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, l'elemento psicologico del reato richiede la consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, unitamente alla prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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