Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26403/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani ai sensi dell'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5/2014, in mancanza di espressa previsione di estinzione degli enti destinati all'accorpamento, la procedura di riunificazione può considerarsi conclusa solo all'esito del completamento del relativo processo, con la conseguenza che i consorzi accorpati conservano, sino a tale momento, la propria legittimazione a svolgere le attività loro affidate, inclusa quella di adottare atti impositivi e di stare in giudizio, a nulla rilevando l'eventuale erronea indicazione, nell'atto impugnato, di agire quali mandatari senza rappresentanza del nuovo consorzio accorpante, non ricorrendo in tal caso alcuna ipotesi di delega di funzioni o di poteri. Trattandosi di questione di mero diritto, non involgente profili fattuali, il rilievo d'ufficio, da parte del giudice d'appello, del difetto di legittimazione dell'ente consortile accorpato non richiede la previa attivazione del contraddittorio ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., il quale concerne esclusivamente le questioni di fatto o miste di fatto e diritto che richiedano un'attività assertiva o probatoria ulteriore rispetto a quella già svolta dalle parti.