Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26401/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5/2014, in assenza di espressa previsione normativa di estinzione degli enti destinati all'accorpamento, la procedura di riunificazione si considera conclusa solo all'esito del completamento del relativo processo, con la conseguenza che i consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione attiva e passiva - anche per l'adozione di atti impositivi e la proposizione di impugnazioni - sino al compimento di tale processo, a nulla rilevando l'eventuale, non necessaria, indicazione nell'atto di agire quali mandatari senza rappresentanza del nuovo ente accorpante.