TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26401/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26401CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5/2014, in assenza di espressa previsione normativa di estinzione degli enti destinati all'accorpamento, la procedura di riunificazione si considera conclusa solo all'esito del completamento del relativo processo, con la conseguenza che i consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione attiva e passiva - anche per l'adozione di atti impositivi e la proposizione di impugnazioni - sino al compimento di tale processo, a nulla rilevando l'eventuale, non necessaria, indicazione nell'atto di agire quali mandatari senza rappresentanza del nuovo ente accorpante.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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