Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26400/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione relativi al giudizio di primo grado, qualora il ricorrente non contesti specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, ove esso non menzioni la medesima doglianza come già proposta in secondo grado, dovendosi in tal caso ritenere il motivo formulato per la prima volta in sede di legittimità, e dunque tardivo, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.