TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26382/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26382CIV

Imposte dirette (IRPEF/IRES)IRAP

Principio di diritto

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 107, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 sancisce la tassatività delle deduzioni per accantonamenti, consentite soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge in quanto derogatorie del principio di certezza dell'imposizione tributaria; ne consegue che gli accantonamenti effettuati per fronteggiare futuri oneri di recupero ambientale connessi alla cessazione di un impianto di incenerimento, non rientrando tra quelli tipizzati dal citato art. 107, costituiscono accantonamenti fiscalmente non riconosciuti e indeducibili, dovendo le relative quote formare oggetto di variazione in aumento del reddito imponibile nell'esercizio di stanziamento e di variazione in diminuzione nell'esercizio di effettivo utilizzo del fondo, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi invocando una risoluzione ministeriale di prassi, priva di efficacia vincolante per il contribuente, per gli uffici, per l'autorità emanante e per il giudice, e comunque riferita a fattispecie diversa (costi di chiusura e post-chiusura delle discariche, proporzionalmente ripartibili in base alla percentuale di riempimento del sito).

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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