Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26381/2026
Principio di diritto
In tema di riscossione dei contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nell'istituire i nuovi Consorzi di bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale mediante accorpamento dei preesistenti consorzi territoriali, non ne determina l'immediata estinzione, non essendo prevista alcuna espressa disposizione in tal senso né una procedura di liquidazione; ne consegue che, fino al completamento del processo di riunificazione e fintanto che permangano in capo ad essi gli affidamenti delle relative attività (ai sensi dell'art. 19, commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio), i consorzi accorpati conservano la legittimazione ad emettere gli atti impositivi relativi ai contributi consortili, a nulla rilevando l'eventuale, erronea, qualificazione del rapporto con l'ente accorpante in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto non trasponibile in ambito pubblicistico e comunque privo di incidenza sulla titolarità del potere impositivo.