Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26378/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di spese processuali, la compensazione disposta ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge quando la relativa motivazione, fondata sull'interpretazione della norma elastica delle 'gravi ed eccezionali ragioni', risulti palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea; ne consegue che, qualora l'avviso d'accertamento prodromico sia stato annullato con sentenza anteriore alla successiva emissione del ruolo e della cartella di pagamento, non sussiste alcuna criticità interpretativa dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 idonea a giustificare la compensazione, dovendo trovare applicazione il principio di causalità sotteso alla soccombenza ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.