TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26378/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26378CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di spese processuali, la compensazione disposta ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge quando la relativa motivazione, fondata sull'interpretazione della norma elastica delle 'gravi ed eccezionali ragioni', risulti palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea; ne consegue che, qualora l'avviso d'accertamento prodromico sia stato annullato con sentenza anteriore alla successiva emissione del ruolo e della cartella di pagamento, non sussiste alcuna criticità interpretativa dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 idonea a giustificare la compensazione, dovendo trovare applicazione il principio di causalità sotteso alla soccombenza ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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