TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26363/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26363PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la circostanza che dalle schede contabili risulti la successiva riappostazione delle somme prelevate dal conto sociale non è di per sé idonea a escludere la distrazione, occorrendo che il ricorrente dimostri l'effettivo rientro del denaro nella disponibilità della società e non la mera registrazione contabile di segno opposto; è pertanto generico, e dunque manifestamente infondato, il motivo di ricorso che si limiti a dedurre l'appostazione contabile della restituzione senza contestare l'effettività del reintegro patrimoniale, specie quando risulti provata la disponibilità esclusiva del conto da parte dell'amministratore unico, l'assenza di causali dei prelievi e la mancanza di prima nota di cassa e registri contabili idonei a giustificarne la destinazione nell'interesse sociale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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