Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26363/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la circostanza che dalle schede contabili risulti la successiva riappostazione delle somme prelevate dal conto sociale non è di per sé idonea a escludere la distrazione, occorrendo che il ricorrente dimostri l'effettivo rientro del denaro nella disponibilità della società e non la mera registrazione contabile di segno opposto; è pertanto generico, e dunque manifestamente infondato, il motivo di ricorso che si limiti a dedurre l'appostazione contabile della restituzione senza contestare l'effettività del reintegro patrimoniale, specie quando risulti provata la disponibilità esclusiva del conto da parte dell'amministratore unico, l'assenza di causali dei prelievi e la mancanza di prima nota di cassa e registri contabili idonei a giustificarne la destinazione nell'interesse sociale.