TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26340/2026

deposito 06/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26340CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione, l'avviso contenente l'intimazione di pagamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, sicché, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, esso è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti, incluse quelle relative alla prescrizione di sanzioni ed interessi recati dalle cartelle di pagamento sottostanti; ne consegue che, ove una prima intimazione di pagamento sia stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata nei termini di cui all'art. 21 del medesimo decreto, il contribuente non può far valere, con l'impugnazione di una successiva intimazione relativa alle medesime pretese, vizi - compresa la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi - riferibili alle cartelle presupposte, salvo che egli non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale ultimo atto riscossivo.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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