Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26337/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, l'annullamento dell'atto impositivo, anche con sentenza non passata in giudicato, preclude in generale qualsiasi iniziativa riconducibile all'attività di riscossione, compresa quella diretta ad assicurarne il buon esito, come l'iscrizione ipotecaria, atteso che il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito e, pertanto, la decisione che annulla, totalmente o parzialmente, l'atto impositivo fa venir meno, sin dalla sua pronuncia, la stessa probabilità di fondatezza della pretesa tributaria a fondamento della misura cautelare o esecutiva adottata sui presupposti atti impositivi.