Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26336/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione coattiva, l'annullamento, anche con sentenza non passata in giudicato, dell'atto impositivo presupposto preclude in via generale qualsiasi iniziativa riconducibile all'attività di riscossione, ivi compresa quella diretta ad assicurarne il buon esito, quale il fermo amministrativo, trattandosi comunque di misura incidente sul patrimonio del contribuente adottata in presenza di un titolo annullato in sede giurisdizionale; ne consegue che il giudice di merito, investito dell'impugnazione del preavviso di fermo, deve verificare se la pronuncia di annullamento, ancorché non definitiva, dell'atto presupposto sia idonea a incidere sull'atto successivamente emesso dall'agente della riscossione, non potendo distinguere, a tali fini, tra efficacia esecutiva ed efficacia meramente dichiarativa delle sentenze di annullamento tributarie.