Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26335/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, avverso il decreto di estinzione del giudizio emesso ex art. 391 c.p.c. non è esperibile la revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sia perché l'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. limita tale rimedio ai provvedimenti pronunciati ex art. 380-bis c.p.c., sia perché il predetto decreto, conseguendo a una fattispecie complessa perfezionatasi al di fuori del processo mediante presentazione della domanda di definizione e pagamento degli importi dovuti, non statuisce con efficacia di giudicato sulla fondatezza della pretesa impositiva ma si limita ad accertare la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata, con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate, la quale lamenti che la domanda di definizione sia stata presentata solo da uno dei coobbligati solidali e non anche dalla società accertata, è priva di interesse ad agire in revocazione, non incidendo l'estinzione del giudizio sull'estinzione del debito tributario né pregiudicando l'azione di recupero nei confronti del soggetto che non ha aderito alla definizione.