Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26328/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto, presupponendo l'esercizio dell'impresa in forma societaria e trovando fondamento normativo nell'art. 223 l. fall. (che richiama gli amministratori di società dichiarate fallite) e nell'art. 2639 cod. civ., non può essere estesa, in via analogica in malam partem, al soggetto che si sia ingerito nella gestione di un'impresa individuale dichiarata fallita; in tal caso, ove non vi sia stata estensione del fallimento, la responsabilità penale del soggetto deve essere ricercata, alternativamente, nelle figure dell'institore (art. 227 l. fall., in relazione all'art. 2203 cod. civ.), dell'imprenditore occulto, ovvero del concorrente extraneus nel reato proprio dell'imprenditore individuale fallito, sicché è affetta da errore di diritto e da vizio di motivazione la sentenza che, riconducendo erroneamente l'imputato alla figura dell'amministratore di fatto, omette di esaminare tali diversi possibili titoli di responsabilità penale.