TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26293/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26293PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso omissivo dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta dalla mera posizione di garanzia rivestita ex artt. 2403 e 2407 cod. civ. e dall'omesso esercizio dei generali doveri di vigilanza, ma richiede che il giudice individui, in relazione alla specifica fattispecie di reato commissivo posta in essere dagli amministratori, la sussistenza di concreti poteri impeditivi (diretti o indiretti) riferibili a quel tipo di evento, e verifichi, secondo lo schema della causalità concorsuale, che l'omesso esercizio di tali poteri abbia effettivamente agevolato la realizzazione dell'illecito altrui, non essendo sufficiente il generico richiamo alla violazione dei doveri di controllo, dovendosi altresì accertare il dolo di concorso del sindaco.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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