Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26283/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di impugnazione nel processo tributario, il contribuente che abbia ricevuto la notificazione di un'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, riportante un credito fiscale determinato, e non l'abbia impugnata, non può contestare in sede di impugnazione di un atto successivo della procedura di esecuzione tributaria il vizio o l'assenza della notificazione della prodromica cartella esattoriale relativa al medesimo credito, essendosi ormai consolidata la pretesa tributaria, e neppure può eccepire la prescrizione del credito adducendo che si sia compiuta prima della notificazione dell'intimazione di pagamento.