TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26281/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26281PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica ex art. 216, comma 1, n. 2), prima ipotesi, l. fall., la condotta di sottrazione, distruzione od omessa tenuta delle scritture contabili richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, la cui prova, avendo natura psicologica, può essere tratta da elementi indiziari esteriori quali l'estensione della omissione, la sottrazione dell'amministratore ai contatti con la curatela e l'entità del passivo, purché tali indici, valutati nel loro complesso, siano idonei a illuminare la finalità della condotta e non si esauriscano nel mero dato fenomenico della scomparsa dei libri contabili; inoltre, ai fini della recidiva, l'estinzione di ogni effetto penale conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche se relativa a una sola tra più condanne pregresse, impedisce di tener conto della relativa condanna, mentre la sospensione condizionale della pena, non estendendosi agli effetti penali della condanna, non ne esclude la rilevanza ai medesimi fini.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.