TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26277/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26277PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose ex art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., il rilascio e il rinnovo, da parte dell'amministratore, di fideiussioni prive di collegamento con l'interesse sociale, a favore di altra società riferibile al medesimo soggetto e per importi eccedenti il patrimonio della società garante, integra operazione dolosa causalmente orientata al dissesto, la cui rilevanza penale non richiede la volontà dell'evento fallimentare, ma soltanto la consapevolezza e volontà di compiere un'azione pregiudizievole per il patrimonio sociale unitamente alla prevedibilità in concreto, secondo un giudizio ex ante, del dissesto quale effetto della condotta antidoverosa; diversamente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, l. fall., quale reato di pericolo concreto, si configura per il solo distacco di risorse dal patrimonio sociale privo di corrispettivo e non richiesto da un interesse dell'impresa, senza che assuma rilievo l'entità residua del deficit fallimentare, dovendo l'offensività della condotta essere apprezzata attraverso indici di fraudolenza quali il contesto in cui l'atto è stato compiuto e l'assenza di ogni vantaggio per la società depauperata.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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