TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26208/2026

deposito 13/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26208PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori può essere logicamente desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda gestionale e dalle circostanze concrete che caratterizzano la condotta, quali l'omessa collaborazione con il curatore per il recupero dei dati contabili, l'ingiustificata formazione di un passivo rilevante e l'impossibilità di ricostruire i movimenti economici della società, senza che sia necessaria una prova autonoma e distinta dall'accertamento oggettivo della condotta di occultamento; inoltre, l'amministratore di diritto risponde di tale reato anche se investito solo formalmente della gestione sociale (cosiddetta testa di legno), permanendo in capo a lui l'obbligo diretto e personale di tenuta e conservazione delle scritture contabili, mentre l'amministratore di fatto, non richiedendosi l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione ma una significativa e continuativa attività gestoria, è responsabile, in virtù dell'equiparazione ex art. 2639 cod. civ. e dell'obbligo di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., di tutti i comportamenti, omissivi e commissivi, riguardanti l'amministrazione della società.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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