Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26066/2026
Tributi localiSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di ICI e IMU, l'onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011 non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell'ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell'area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, atteso che, alla luce del principio di collaborazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, la soppressione dell'obbligo dichiarativo prevista dall'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006 opera non solo quando il dato imponibile sia conoscibile tramite procedure telematiche, ma anche quando esso sia già nella conoscenza qualificata dell'ente impositore in ragione della propria attività amministrativa, con conseguente incidenza di tale accertamento sulla debenza e misura delle sanzioni irrogate per omessa dichiarazione; sicché il giudice di merito, investito dell'eccezione di non debenza delle sanzioni per insussistenza dell'obbligo dichiarativo, è tenuto a verificare in concreto, sulla scorta delle risultanze fattuali, se l'evento determinativo della variazione fosse o meno conoscibile dal Comune, non potendo omettere la relativa pronuncia.