Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26065/2026
AccertamentoSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, in caso di omessa dichiarazione, determini il reddito ai sensi dell'art. 41, comma 2°, d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base di dati documentali (nella specie, modelli 770 presentati dai committenti) e non mediante presunzioni, l'accertamento ha natura analitica e non induttiva, con la conseguenza che non è consentita la deduzione dei costi in via forfettaria, la quale presuppone la ricostruzione induttiva (o analitico-induttiva, nel solo caso di accertamento fondato su indagini bancarie ex art. 32, comma 1°, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973) del reddito. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, nella disciplina anteriore all'introduzione dell'art. 6-bis l. n. 212 del 2000, l'obbligo del contraddittorio preventivo sussiste in via generalizzata solo per i tributi armonizzati (IVA), e la sua violazione determina l'invalidità dell'atto soltanto se il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare in concreto, secondo la prova di resistenza, gli elementi che avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente un'opposizione meramente pretestuosa o strumentale. In tema di sanzioni tributarie, il giudice di merito che si limiti ad affermare la sussistenza della violazione contestata, senza esaminare la dedotta causa di non punibilità per forza maggiore ex art. 6, comma 5°, d.lgs. n. 472 del 1997, incorre nel vizio di omessa pronuncia.