TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26063/2026

deposito 01/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26063CIV

Contenzioso e processo tributarioRiscossione

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento deducendo esclusivamente vizi di notificazione dell'atto impositivo presupposto, senza contestare il merito della pretesa, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, restando rimessa all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, la mera facoltà - e non l'onere, trattandosi di litis denuntiatio a forma libera non soggetta ad autorizzazione giudiziale - di chiamare in causa l'ente impositore nelle sole controversie che investano il merito della pretesa; ne consegue che il giudice d'appello non può dichiarare la nullità o l'inammissibilità del gravame del contribuente per la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore quando la lite attenga unicamente alla regolarità della notifica dell'atto prodromico. Inoltre, il difensore munito della qualifica di consulente del lavoro, espressamente enunciata nella procura alle liti, è legittimato al patrocinio innanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla contestuale iscrizione al registro dei praticanti avvocati, e comunque, ove sussista irregolarità della procura, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione prima di dichiarare l'inammissibilità. Infine, la condanna alle spese di lite non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace, ancorché vittoriosa, non avendo essa sostenuto alcuna attività processuale né spese al cui rimborso abbia diritto.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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