Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26058/2026
Imposta di registro e indiretteAccertamento
Principio di diritto
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'avviso di rettifica e liquidazione fondato sul criterio comparativo di cui all'art. 51, comma 3, del medesimo decreto è nullo per difetto di motivazione qualora si limiti a richiamare, quali atti di comparazione, precedenti avvisi di accertamento relativi a terzi senza fornire alcuna informazione su ubicazione, classamento, destinazione ed edificabilità degli immobili comparati, impedendo così al contribuente di conoscere i presupposti di fatto della pretesa impositiva; a tal fine, è sufficiente l'indicazione di un unico atto comparativo conforme ai parametri temporali e oggettivi richiesti, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale, mentre non vale a sanare il vizio motivazionale la produzione documentale effettuata dall'Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di rinvio, non applicandosi in tale fase l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 bensì la più restrittiva disciplina di cui all'art. 63, comma 4, del medesimo decreto, né essendo comunque consentito all'ufficio impositore integrare in sede processuale le lacune motivazionali dell'atto impugnato.