Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26032/2026
Contenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di correzione di errore materiale, è ammissibile la procedura di correzione, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ., quando dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza emerga in modo chiaro ed inequivoco che il dispositivo ha erroneamente invertito l'individuazione della parte beneficiaria e di quella gravata dalla condanna alle spese di lite, essendo tale errore riconoscibile dalla stessa struttura della liquidazione (spese forfettarie, spese vive e accessori di legge, anziché mere spese prenotate a debito).