TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25996/2026

deposito 30/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:25996CIV

Sanzioni tributarieAccertamento

Principio di diritto

In tema di sanzioni amministrative tributarie, qualora un soggetto gestisca uti dominus una società di capitali, anche estera, dirigendone e disponendone le risorse in modo autonomo e indipendente dagli interessi dell'ente, si configura l'interposizione di cui all'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente imputazione all'interponente, quale effettivo possessore del reddito, del rapporto fiscale e delle relative violazioni; ne deriva l'inapplicabilità della regola di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che riserva alla sola persona giuridica la responsabilità sanzionatoria per il rapporto fiscale ad essa proprio, non venendo in rilievo, in tal caso, un rapporto riferibile all'ente bensì quello direttamente ascrivibile al gestore, senza che assuma decisivo rilievo la sua qualificazione come amministratore formale o di fatto. In tema di atto di irrogazione delle sanzioni, l'obbligo di motivazione rafforzata previsto dall'art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997 in ordine alle deduzioni difensive del contribuente non impone una replica puntuale ad ogni argomento, potendo l'Ufficio disattendere deduzioni meramente assertive mediante rinvio univoco e pertinente agli elementi già esposti nell'atto di contestazione e negli atti presupposti conosciuti dall'interessato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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