Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25950/2026
Contenzioso e processo tributarioRiscossione
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'avviso bonario emesso a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, atteso che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, deve essere interpretata, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., nel senso che è impugnabile ogni atto con cui l'ente impositore porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, compiutamente esplicitata nelle ragioni fattuali e giuridiche, senza che sia necessaria la forma autoritativa dell'atto. In tema di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, la presentazione della domanda di adesione non determina l'automatica estinzione del giudizio pendente avente ad oggetto i carichi oggetto della dichiarazione, occorrendo a tal fine la successiva rinuncia formale al giudizio o un atto equipollente, sicché la prosecuzione del contenzioso mediante proposizione dell'appello successivamente alla domanda di adesione manifesta una volontà incompatibile con la rinuncia e preclude la declaratoria di cessazione della materia del contendere.