Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25946/2026
RiscossioneContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riscossione, la sentenza della commissione tributaria che, nel rigettare l'eccezione di prescrizione del credito erariale sollevata dal contribuente, si limiti ad affermare genericamente l'efficacia interruttiva degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, senza illustrare la disciplina della prescrizione applicabile ai singoli tributi, interessi e sanzioni né le date delle notifiche rispetto alla scadenza dei relativi termini, è affetta da motivazione meramente apparente e, dunque, nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; inoltre, la censura relativa all'erronea valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito in ordine alla prova della notificazione delle cartelle di pagamento, se proposta sotto forma di violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 116 c.p.c., è inammissibile qualora non deduca un'erronea ripartizione dell'onere della prova o un mancato rispetto del criterio del prudente apprezzamento, ma si risolva nella richiesta di un riesame del merito.