Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25945/2026
Statuto del contribuente e principi generaliContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali da sola idonea a sorreggere la decisione, il ricorrente ha l'onere di censurare utilmente tutte le ragioni poste a fondamento della pronuncia, con la conseguenza che, ove la censura si appunti solo su una di esse - nella specie, l'erronea affermazione dell'esistenza nell'ordinamento di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale - senza contrastare altresì l'autonoma ratio fondata sull'accertamento in fatto della sussistenza del presupposto applicativo dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (acquisizione della documentazione contabile mediante accesso presso la sede del soggetto depositario delle scritture), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.